Lo Statuto
STATUTO DELLA “FONDAZIONE BRUNO BOERCI O.N.L.U.S.”
ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita su iniziativa della signora Bezzi Giuseppina una Fondazione con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata
“Fondazione Bruno Boerci”
La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo O.n.l.u.s.
ART. 2 SEDE e DURATA
La Fondazione ha sede in Pavia, C.so Mazzini n. 13.
La Fondazione ha durata illimitata.
ART. 3 SCOPO DELLA FONDAZIONE
La Fondazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa ha per scopo:
provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica nel campo dell’oncologia molecolare e sperimentale;
promuovere ed organizzare, in via accessoria, la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca in campo oncologico e scientifico, anche attraverso iniziative e manifestazioni; sostenere ed incoraggiare il percorso scolastico dei giovani e lo studio a qualsiasi livello, contribuendo alle spese percorsi scolastici di studenti meritevoli, ma in difficoltà economica, nel rispetto dei criteri di valutazione delle condizioni di svantaggio economico dei soggetti destinatari.
In particolare, la Fondazione orienta la propria attività nel seguente settore:
1. la beneficenza, anche sotto forma indiretta, alle condizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 10 D.lgs 460/1997.
Al fine di perseguire i propri scopi, come sopra specificati in particolare nel settore della beneficenza, la Fondazione potrà sostenere il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza, partecipando all’acquisto di particolari macchinari e strumenti tecnici, mediante erogazioni provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, sempre in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 10, comma 2-bis, D.lgs n~ 460/97.
ART. 4 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
La dotazione patrimoniale dell’ente è costituita da beni indicati nell’atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante.
Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, beni mobili, immobili, titoli azionari e partecipazioni societarie in genere, lasciti e donazioni, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni normative.
La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE
Organi della Fondazione sono:
-il Presidente;
-il Consiglio di Amministrazione;
-il Comitato Direttivo;
-la Commissione Scientifica;
-il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio, purché regolarmente documentate.
La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali è onorifica.
ART. 6 PRESIDENTE
Il Fondatore è Presidente della Fondazione, con facoltà di individuare il proprio sostituto tra persone dotate di integrità morale, capacità di leadership e impegno volto a favorire la felicità ed il benessere del prossimo.
Il sostituto individuato dal Presidente subentrerà nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, con facoltà di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Al Presidente spettano i poteri per la gestione della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione art.7.
In via esemplificativa e non tassativa il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Direttivo e la Commissione Scientifica, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Direttivo e della Commissione Scientifica e provvede ai rapporti con le autorità e la Pubblica Amministrazione, anche valendosi dell’ausilio di un Segretario;
– firma tutti gli atti della fondazione e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
– adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’ interesse della Fondazione, sottoponendolo poi al Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’avvenuta adozione di detto provvedimento.
Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio.
ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio Amministrazione e da un Comitato Direttivo.
Il consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, che restano in carica fino a revoca o dimissioni.
Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione, mediante delibera assunta a maggioranza dei voti.
Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Fermo restando quanto stabilito all’art. 6 il Consiglio di Amministrazione:
– nomina i componenti del comitato direttivo;
– nomina i componenti della commissione scientifica;
-nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti;
– nomina, quando necessario, un segretario del consiglio di amministrazione;
– predispone lo schema e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo;
– provvede sulle materie sottoposte dal comitato direttivo e dalla commissione scientifica;
– delibera le eventuali o necessarie modifiche dello statuto.
ART. 8 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente due volte l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno metà componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche statutarie per le quali occorre una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei componenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera almeno 15 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell’ ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico.
ART. 9 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri due membri eletti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.
I membri del Comitato restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Comitato Direttivo spetta:
– l’amministrazione del patrimonio della Fondazione;
– la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
– l’erogazione delle rendite;
– approvazione di eventuali regolamenti interni.
Le adunanze del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente ogniqualvolta lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno metà dei suoi membri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 10 COMMISSIONE SCIENTIFICA
La Commissione Scientifica è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è formata da un numero di componenti compreso tra tre e venticinque.
I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distintesi nei campi di attività attinenti gli scopi della fondazione.
I membri della Commissione restano in carica per tre esercizi e sono rileggibili.
La commissione si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvoIta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi componenti.
La Commissione Scientifica:
– formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
– esprime i pareri sui programmi di attività ad essa sottoposti dal Comitato Direttivo;
– esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
ART. 11 VERBALIZZAZIONI
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegi’o dei Revisori è composto da tre membri effettivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
I componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi consuntivi.
ART. 13 I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo;
2) il libro giornale della contabilità sociale;
3) il libro dell’inventario;
4) tutti i libri obbligatori previsti da leggi fiscali.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e vidimati.
ART. 14 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.
E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs n. 460/97.’
ART: 15 MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo statuto può essere in ogni momento modificato su proposta del Presidente in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di voto qualificata dei 2/3 dei consiglieri.
ART. 16 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
ART. 17 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizione di legge in materia.
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